II-II, q. 189 a. 8
Se sia lecito passare da una religione all'altra
Quaestio 189 · Dell'ingresso nella vita religiosa
Obiezione 1: Sembra illecito passare da un ordine religioso a un altro, anche più stretto. Infatti l'Apostolo dice (Eb 10, 25): "Non abbandonando la nostra assemblea, come alcuni sono soliti fare"; e una glossa osserva: "Quelli cioè che cedono per paura della persecuzione, o che presumendo di se stessi si ritirano dalla compagnia dei peccatori o degli imperfetti, per apparire giusti". Ora coloro che passano da un ordine religioso a un altro più perfetto sembrerebbero fare questo. Dunque questo è apparentemente illecito.
Obiezione 2: Inoltre, la professione dei monaci è più stretta di quella dei canonici regolari (Extra, De Statu Monach. et Canonic. Reg., cap. Quod Dei timorem). Ma è illecito per chiunque passare dallo stato di canonico regolare allo stato monastico. Infatti è detto nelle Decretali (XIX, qu. iii, can. Mandamus): "Ordiniamo e senza alcuna eccezione proibiamo a qualsiasi canonico regolare professo di diventare monaco, a meno che (Dio non voglia) sia caduto in peccato pubblico". Dunque sembrerebbe illecito per chiunque passare da un ordine religioso a un altro di rango superiore.
Obiezione 3: Inoltre, una persona è tenuta ad adempiere ciò che ha votato, finché è in grado lecitamente di farlo; così se un uomo ha fatto voto di osservare la continenza, è tenuto, anche dopo aver contratto matrimonio con parole al presente, ad adempiere il suo voto finché il matrimonio non è consumato, perché può adempiere il voto entrando in religione. Dunque se una persona può lecitamente passare da un ordine religioso a un altro, sarà tenuta a farlo se lo ha votato precedentemente mentre era nel mondo. Ma questo sembrerebbe discutibile, poiché in molti casi potrebbe dare origine a scandalo. Dunque un religioso non può passare da un ordine religioso a un altro più stretto.
In contrario, È detto nelle Decretali (XX, qu. iv, can. Virgines): "Se le sacre vergini progettano per il bene della loro anima di passare a un altro monastero a causa di una vita più stretta, e decidono di rimanervi, il santo sinodo permette loro di farlo": e lo stesso sembrerebbe applicarsi a qualsiasi religioso. Dunque si può lecitamente passare da un ordine religioso a un altro.
Rispondo che, Non è lodevole passare da un ordine religioso a un altro: sia perché questo frequentemente dà scandalo a coloro che rimangono; sia perché, a parità di altre condizioni, è più facile fare progressi in un ordine religioso a cui si è abituati che in uno a cui non si è abituati. Quindi nelle Conferenze dei Padri (Coll. xiv, 5) l'Abate Nesteros dice: "È meglio per ciascuno che, secondo il proposito che ha fatto, si affretti con il massimo zelo e cura a raggiungere la perfezione dell'opera che ha intrapreso, e non abbandoni in alcun modo la professione che ha scelto". E più avanti aggiunge (cap. 6) a titolo di ragione: "Poiché è impossibile che uno stesso uomo eccella in tutte le virtù contemporaneamente, poiché se si sforza di praticarle ugualmente, finirà necessariamente, mentre cerca di ottenerle tutte, per non acquisirne nessuna perfettamente": perché i vari ordini religiosi eccellono rispetto a varie opere di virtù.
Nondimeno si può lodevolmente passare da un ordine religioso a un altro per tre ragioni. Primo, per zelo di una vita religiosa più perfetta, la quale eccellenza dipende, come detto sopra (Questione [188], Articolo [6]), non meramente dalla severità, ma principalmente dal fine a cui un ordine religioso è diretto, e secondariamente dalla discrezione con cui le osservanze sono proporzionate al dovuto fine. Secondo, a causa del decadimento di un ordine religioso dalla perfezione che dovrebbe avere: per esempio, se in un ordine religioso più severo, i religiosi iniziano a vivere meno strettamente, è lodevole per uno passare anche a un ordine religioso meno severo se l'osservanza è migliore. Quindi nelle Conferenze dei Padri (Coll. xix, 3,5,6) l'Abate Giovanni dice di se stesso che era passato dalla vita solitaria, in cui era professo, a una vita meno severa, cioè di coloro che vivevano in comunità, perché la vita eremitica era caduta in declino e lassismo. Terzo, a causa di malattia o debolezza, il cui risultato talvolta è che uno è incapace di osservare le ordinanze di un ordine religioso più severo, sebbene capace di osservare quelle di una religione meno stretta.
C'è, tuttavia, una differenza in questi tre casi. Infatti nel primo caso si dovrebbe, per umiltà, chiedere il permesso: tuttavia questo non può essere negato, purché sia certo che quest'altra religione è più severa. "E se c'è un dubbio probabile su questo, si dovrebbe chiedere al proprio superiore di decidere" (Extra, De Regular. et Transeunt. ad Relig., cap. Licet.). Allo stesso modo la decisione del superiore dovrebbe essere cercata nel secondo caso. Nel terzo caso è anche necessario avere una dispensa.
Risposta all'obiezione 1: Coloro che passano a un ordine religioso più stretto, lo fanno non per presunzione di apparire giusti, ma per devozione, affinché possano diventare più giusti.
Risposta all'obiezione 2: Gli ordini religiosi sia di monaci che di canonici regolari sono destinati alle opere della vita contemplativa. Principali tra queste sono quelle che si compiono nei divini misteri, e queste sono l'oggetto diretto degli ordini di canonici regolari, i cui membri sono essenzialmente chierici religiosi. D'altra parte, i religiosi monastici non sono essenzialmente chierici, secondo le Decretali (XVI, qu. i, cap. Alia causa). Quindi sebbene gli ordini monastici siano più severi, sarebbe lecito, supponendo che i membri siano monaci laici, passare dall'ordine monastico a un ordine di canonici regolari, secondo l'affermazione di Girolamo (Ep. cxxv, ad Rustic. Monach.): "Vivi nel monastero in modo da meritare di diventare un chierico"; ma non viceversa, come espresso nella Decretale citata (XIX, qu. iii). Se, tuttavia, i monaci sono chierici che si dedicano al sacro ministero, hanno questo in comune con i canonici regolari accoppiato a una maggiore severità, e di conseguenza sarà lecito passare da un ordine di canonici regolari a un ordine monastico, purché con tutto ciò si cerchi il permesso del superiore (XIX, qu. iii; cap. Statuimus).
Risposta all'obiezione 3: Il voto solenne con cui una persona è vincolata a un ordine meno stretto, è più vincolante del voto semplice con cui una persona è vincolata a un ordine più stretto. Infatti se dopo aver fatto un voto semplice una persona si sposasse, il suo matrimonio non sarebbe invalido, come lo sarebbe dopo aver fatto un voto solenne. Di conseguenza una persona che è professa in un ordine meno severo non è tenuta ad adempiere un voto semplice che ha fatto entrando in un ordine più severo.