II-II, q. 64 a. 7
Se sia lecito uccidere un uomo per difendere se stessi
Quaestio 64 · L'omicidio
Obiezione 1: Sembra che nessuno possa lecitamente uccidere un uomo per difendere se stesso. Infatti Agostino dice a Publicola (Ep. xlvii): "Non sono d'accordo con l'opinione che si possa uccidere un uomo per non essere uccisi da lui; a meno che uno non sia un soldato o eserciti un ufficio pubblico, in modo da non farlo per se stesso ma per gli altri, avendone il potere, purché sia confacente alla sua persona". Ora chi uccide un uomo per legittima difesa, lo uccide per non essere ucciso da lui. Dunque questo sembrerebbe essere illecito.
Obiezione 2: Inoltre, egli dice (De Lib. Arb. i, 5): "Come sono liberi da peccato al cospetto della divina provvidenza, coloro che sono colpevoli di togliere la vita a un uomo per amore di queste cose disprezzabili?". Ora tra le cose disprezzabili egli annovera "quelle che gli uomini possono perdere contro la loro volontà", come appare dal contesto: e la principale di queste è la vita del corpo. Dunque è illecito per qualsiasi uomo togliere la vita altrui per amore della vita del proprio corpo.
Obiezione 3: Inoltre, Papa Nicola [*Dist. 1, can. De his clericis] dice nei Decretali: "Riguardo ai chierici su cui ci avete consultato, quelli, cioè, che hanno ucciso un pagano per legittima difesa, se, dopo aver fatto ammenda pentendosi, possano tornare al loro stato precedente o salire a un grado superiore; sappiate che in nessun caso è lecito per loro uccidere alcun uomo in qualsiasi circostanza". Ora chierici e laici sono ugualmente tenuti a osservare i precetti morali. Dunque neanche ai laici è lecito uccidere qualcuno per legittima difesa.
Obiezione 4: Inoltre, l'omicidio è un peccato più grave della fornicazione o dell'adulterio. Ora nessuno può lecitamente commettere semplice fornicazione o adulterio o qualsiasi altro peccato mortale per salvare la propria vita; poiché la vita spirituale è da preferire alla vita del corpo. Dunque nessun uomo può lecitamente togliere la vita altrui per legittima difesa al fine di salvare la propria vita.
Obiezione 5: Inoltre, se l'albero è cattivo, lo è anche il frutto, secondo Mt 7,17. Ora la stessa legittima difesa sembra essere illecita, secondo Rm 12,19: "Non difendetevi [Vulg.: 'vendicatevi'], carissimi". Dunque anche il suo risultato, che è l'uccisione di un uomo, è illecito.
In contrario, Sta scritto (Es 22,2): "Se un ladro viene sorpreso mentre scassina una casa o la mina, e viene ferito a morte, chi lo ha ucciso non sarà colpevole di sangue". Ora è molto più lecito difendere la propria vita che la propria casa. Dunque neanche un uomo è colpevole di omicidio se uccide un altro per difendere la propria vita.
Rispondo che, Nulla impedisce che un atto abbia due effetti, di cui uno solo è intenzionale, mentre l'altro è al di fuori dell'intenzione. Ora gli atti morali ricevono la specie da ciò che è inteso, e non da ciò che è al di fuori dell'intenzione, poiché questo è accidentale, come spiegato sopra (Question [43], Article [3]; FS, Question [12], Article [1]). Di conseguenza, l'atto di autodifesa può avere due effetti: uno è la salvezza della propria vita, l'altro è l'uccisione dell'aggressore. Pertanto questo atto, poiché l'intenzione è di salvare la propria vita, non è illecito, visto che è naturale per ogni cosa conservare se stessa nell'"essere", per quanto possibile. E tuttavia, pur procedendo da una buona intenzione, un atto può essere reso illecito se è sproporzionato al fine. Perciò se un uomo, per difendersi, usa una violenza maggiore del necessario, sarà illecito: mentre se respinge la forza con moderazione, la sua difesa sarà lecita, perché secondo i giuristi [*Cap. Significasti, De Homicid. volunt. vel casual.], "è lecito respingere la forza con la forza, purché non si eccedano i limiti di una difesa incolpevole". Né è necessario per la salvezza che un uomo ometta l'atto di moderata autodifesa per evitare di uccidere l'altro uomo, poiché si è tenuti ad avere più cura della propria vita che di quella altrui. Ma poiché è illecito togliere la vita a un uomo, eccetto per l'autorità pubblica che agisce per il bene comune, come detto sopra (Articolo 3), non è lecito a un uomo intendere di uccidere un uomo per difendersi, eccetto per coloro che hanno autorità pubblica, i quali, pur intendendo uccidere un uomo per difesa, riferiscono questo al bene pubblico, come nel caso di un soldato che combatte contro il nemico, e nel ministro del giudice che lotta con i ladri, sebbene anche questi pecchino se sono mossi da animosità privata.
Risposta all'obiezione 1: Le parole citate da Agostino si riferiscono al caso in cui un uomo intende uccidere un altro per salvarsi dalla morte. Il passo citato nella Seconda Obiezione deve essere inteso nello stesso senso. Quindi dice esplicitamente, "per amore di queste cose", con cui indica l'intenzione. Questo basta per la Risposta alla Seconda Obiezione.
Risposta all'obiezione 3: L'irregolarità risulta dall'atto, anche se senza peccato, di togliere la vita a un uomo, come appare nel caso di un giudice che giustamente condanna un uomo a morte. Per questo motivo un chierico, anche se uccide un uomo per legittima difesa, è irregolare, sebbene non intenda ucciderlo, ma difendere se stesso.
Risposta all'obiezione 4: L'atto di fornicazione o adulterio non è necessariamente ordinato alla conservazione della propria vita, come lo è l'atto da cui talvolta risulta l'uccisione di un uomo.
Risposta all'obiezione 5: La difesa proibita in questo passo è quella che proviene da rancore vendicativo. Quindi una glossa dice: "Non difendetevi — cioè, non restituite il colpo al vostro nemico".