Suppl., q. 8 a. 2
Se sia mai lecito confessarsi a qualcuno diverso da un sacerdote
Quaestio 8 · Del ministro della confessione
Obiezione 1: Sembra che non sia mai lecito confessarsi a qualcuno diverso da un sacerdote. Infatti la confessione è un'accusa sacramentale, come appare dalla definizione data sopra (Questione [7], Articolo [1]). Ma dispensare un sacramento non appartiene a nessuno se non al ministro di un sacramento. Poiché dunque il ministro proprio della Penitenza è un sacerdote, sembra che la confessione non debba essere fatta a nessun altro.
Obiezione 2: Inoltre, in ogni tribunale di giustizia la confessione è ordinata alla sentenza. Ora, in un caso controverso la sentenza è nulla se pronunciata da altri che non sia il giudice proprio; cosicché la confessione non deve essere fatta a nessuno se non a un giudice. Ma, nel tribunale della coscienza, il giudice non è altri che un sacerdote, che ha il potere di legare e sciogliere. Dunque la confessione non deve essere fatta a nessun altro.
Obiezione 3: Inoltre, nel caso del Battesimo, poiché chiunque può battezzare, se un laico ha battezzato, anche senza necessità, il Battesimo non deve essere ripetuto da un sacerdote. Ma se qualcuno si confessa a un laico in caso di necessità, è tenuto a ripetere la sua confessione a un sacerdote, quando la causa dell'urgenza è passata. Dunque la confessione non deve essere fatta a un laico in caso di necessità.
In contrario, Vi è l'autorità del testo (Sent. iv, D, 17).
Rispondo che, Proprio come il Battesimo è un sacramento necessario, così lo è la Penitenza. E il Battesimo, essendo un sacramento necessario, ha un duplice ministro: uno il cui dovere è battezzare in virtù del suo ufficio, cioè il sacerdote, e un altro, al quale il conferimento del Battesimo è affidato in caso di necessità. Allo stesso modo il ministro della Penitenza, al quale, in virtù del suo ufficio, deve essere fatta la confessione, è un sacerdote; ma in caso di necessità anche un laico può prendere il posto di un sacerdote e ascoltare la confessione di una persona.
Risposta all'obiezione 1: Nel sacramento della Penitenza non c'è solo qualcosa da parte del ministro, cioè l'assoluzione e l'imposizione della soddisfazione, ma anche qualcosa da parte del ricevente, che è pure essenziale al sacramento, cioè la contrizione e la confessione. Ora la soddisfazione ha origine dal ministro in quanto la ingiunge, e dal penitente che la compie; e, per la pienezza del sacramento, entrambe queste cose dovrebbero concorrere quando possibile. Ma quando c'è motivo di urgenza, il penitente deve compiere la propria parte, essendo contrito e confessandosi a chi può; e sebbene questa persona non possa perfezionare il sacramento, così da compiere la parte del sacerdote dando l'assoluzione, tuttavia questo difetto è supplito dal Sommo Sacerdote. Nondimeno la confessione fatta a un laico, per mancanza* di un sacerdote, è quasi sacramentale, sebbene non sia un sacramento perfetto, a causa dell'assenza della parte che appartiene al sacerdote. [*Qui e nella Risposta all'obiezione [2] l'edizione Leonina legge "per desiderio di un sacerdote".]
Risposta all'obiezione 2: Sebbene un laico non sia il giudice della persona che si confessa a lui, tuttavia, a causa dell'urgenza, egli prende il posto di un giudice su di lui, parlando in senso assoluto, in quanto il penitente si sottomette a lui, per mancanza di un sacerdote.
Risposta all'obiezione 3: Per mezzo dei sacramenti l'uomo deve necessariamente essere riconciliato non solo con Dio, ma anche con la Chiesa. Ora egli non può essere riconciliato con la Chiesa, a meno che la santificazione della Chiesa non lo raggiunga. Nel Battesimo la santificazione della Chiesa raggiunge un uomo attraverso l'elemento stesso applicato esternamente, che è santificato dalla "parola di vita" (Ef 5, 26), da chiunque sia conferito: e così, una volta che un uomo è stato battezzato, non importa da chi, non deve essere battezzato di nuovo. D'altra parte, nella Penitenza la santificazione della Chiesa raggiunge l'uomo solo attraverso il ministro, perché in quel sacramento non c'è alcun elemento corporeo applicato esternamente, attraverso la cui santificazione possa essere conferita la grazia. Di conseguenza, sebbene l'uomo che, in caso di necessità, si è confessato a un laico, abbia ricevuto il perdono da Dio, per il motivo che ha adempiuto, per quanto ha potuto, il proposito che ha concepito in accordo con il comando di Dio, non è ancora riconciliato con la Chiesa, così da essere ammesso ai sacramenti, a meno che non sia prima assolto da un sacerdote, proprio come colui che ha ricevuto il Battesimo di desiderio non è ammesso all'Eucaristia. Perciò deve confessarsi di nuovo a un sacerdote, non appena ce ne sia uno a disposizione, e tanto più poiché, come detto sopra (ad 1), il sacramento della Penitenza non era perfezionato, e quindi ha ancora bisogno di essere perfezionato, affinché ricevendo il sacramento, il penitente possa ricevere un effetto più abbondante, e affinché possa adempiere il comandamento di ricevere il sacramento della Penitenza.