Suppl., q. 67 a. 4
Se fosse lecito alla moglie ripudiata avere un altro marito?
Quaestio 67 · Del libello del ripudio
Obiezione 1: Sembra che fosse lecito per una moglie ripudiata avere un altro marito. Infatti nel divorzio il marito faceva un torto maggiore ripudiando la moglie che la moglie essendo ripudiata. Ma il marito poteva, senza peccato, sposare un'altra moglie. Dunque la moglie poteva senza peccato sposare un altro marito.
Obiezione 2: Inoltre, Agostino, parlando della bigamia, dice (De Bono Conjug. xv, xviii) che "quando era costume non era peccato". Ora al tempo della Legge Antica era costume per una moglie dopo il divorzio sposare un altro marito: "Quando ella è partita e sposa un altro marito", ecc. Dunque la moglie non peccava sposando un altro marito.
Obiezione 3: Inoltre, Nostro Signore mostrò che la giustizia del Nuovo Testamento è sovrabbondante in confronto alla giustizia del Vecchio Testamento (Mt 5). Ora Egli disse che appartiene alla giustizia sovrabbondante del Nuovo Testamento che la moglie ripudiata non sposi un altro marito (Mt 5,32). Dunque era lecito nella Legge Antica.
Obiezione 4: In contrario, ci sono le parole di Mt 5,32: "Chi sposerà la ripudiata commette adulterio". Ora l'adulterio non fu mai permesso nella Legge Antica. Dunque non era lecito per la moglie ripudiata avere un altro marito.
Obiezione 5: Inoltre, sta scritto (Dt 24,3) che una donna ripudiata che sposa un altro marito "è contaminata, ed è divenuta abominevole davanti al Signore". Dunque ella peccava sposando un altro marito.
Rispondo che, Secondo la prima opinione sopra menzionata (Articolo [3]), ella peccava sposando un altro marito dopo essere stata ripudiata, perché il suo primo matrimonio era ancora valido. Infatti "la donna... mentre il marito vive, è legata alla legge del marito" (Rm 7,2): ed ella non poteva avere più mariti contemporaneamente. Ma secondo la seconda opinione, proprio come era lecito in virtù della dispensa divina per un marito ripudiare la moglie, così poteva la moglie sposare un altro marito, perché l'indissolubilità del matrimonio era rimossa a motivo della dispensa divina: e finché quell'indissolubilità rimane vale il detto dell'Apostolo.
Di conseguenza per rispondere agli argomenti da entrambe le parti:
Risposta all'obiezione 1: Era lecito per un marito avere più mogli contemporaneamente in virtù della dispensa divina: perciò avendo ripudiato una poteva sposarne un'altra anche se il precedente matrimonio non era sciolto. Ma non fu mai lecito per una moglie avere più mariti. Perciò il paragone non regge.
Risposta all'obiezione 2: In questo detto di Agostino costume [mos] non significa usanza ma buoni costumi; nello stesso senso una persona si dice avere costumi [morigeratus] perché ha buoni costumi; e la filosofia "morale" prende il nome dalla stessa fonte.
Risposta all'obiezione 3: Nostro Signore mostra la sovrabbondanza della Nuova Legge sulla Antica rispetto ai consigli, non solo riguardo a quelle cose che la Legge Antica permetteva, ma anche riguardo a quelle cose che erano proibite nella Legge Antica, e tuttavia erano pensate da molti essere permesse a causa dei precetti spiegati scorrettamente - per esempio quello dell'odio verso i nostri nemici. E così è nella materia del divorzio.
Risposta all'obiezione 4: Il detto di Nostro Signore si riferisce al tempo della Nuova Legge, quando il suddetto permesso fu revocato. Allo stesso modo dobbiamo intendere l'affermazione di Crisostomo [Hom. xii nell'Opus Imperfectum falsamente attribuito a S. Giovanni Crisostomo], che dice che "un uomo che ripudia sua moglie secondo la legge è colpevole di quattro crimini: poiché al cospetto di Dio è un omicida", in quanto ha il proposito di uccidere sua moglie a meno che non la ripudi; "e perché la ripudia senza che ella abbia commesso fornicazione", nel qual caso soltanto la legge del Vangelo permette a un uomo di ripudiare la moglie; "e ancora, perché la rende adultera, e l'uomo che ella sposa un adultero".
Risposta all'obiezione 5: Una glossa osserva qui: "Ella è contaminata e abominevole, cioè nel giudizio di colui che per primo la ripudiò come essendo contaminata", e di conseguenza non segue che ella sia contaminata in senso assoluto; oppure si dice che è contaminata proprio come una persona che avesse toccato un corpo morto o lebbroso si diceva essere immonda con l'immondizia, non del peccato, ma di una certa irregolarità legale. Perciò un sacerdote non poteva sposare una vedova o una donna ripudiata.