Suppl., q. 62 a. 6
Se marito e moglie possano riconciliarsi dopo il divorzio
Quaestio 62 · Dell'impedimento sopravveniente al matrimonio dopo la consumazione, ossia la fornicazione.
Obiezione 1: Sembra che marito e moglie non possano riconciliarsi dopo il divorzio. Infatti la legge contiene la regola (Can. Quod bene semel, Caus. vi, qu. iv): "Ciò che è stato una volta ben deciso non deve essere successivamente ritirato". Ora è stato deciso dal giudizio della Chiesa che essi debbano essere separati. Dunque non possono successivamente essere riconciliati.
Obiezione 2: Inoltre, se fosse lecito per loro riconciliarsi, il marito sembrerebbe tenuto a ricevere la moglie, specialmente dopo che ella si è pentita. Ma egli non è tenuto, poiché la moglie, nel difendersi davanti al giudice, non può allegare il suo pentimento contro l'accusa di fornicazione del marito. Dunque in nessun modo la riconciliazione è lecita.
Obiezione 3: Inoltre, se la riconciliazione fosse lecita, sembrerebbe che la moglie adultera sia tenuta a tornare dal marito se il marito glielo chiede. Ma ella non è tenuta, poiché sono separati dalla Chiesa. Dunque, ecc.
Obiezione 4: Inoltre, se fosse lecito riconciliarsi con una moglie adultera, questo sarebbe specialmente il caso quando si scopre che il marito ha commesso adulterio dopo il divorzio. Ma in questo caso la moglie non può costringerlo a riconciliarsi, poiché il divorzio è stato giustamente pronunciato. Dunque ella non può in alcun modo essere riconciliata.
Obiezione 5: Inoltre, se un marito il cui adulterio è sconosciuto rimanda la moglie, che è convinta di adulterio dalla sentenza della Chiesa, il divorzio sembrerebbe essere stato pronunciato ingiustamente. E tuttavia il marito non è tenuto a riconciliarsi con la moglie, perché ella è incapace di provare l'adulterio di lui in tribunale. Molto meno, dunque, la riconciliazione è lecita quando il divorzio è stato concesso giustamente.
In contrario, Sta scritto (1 Cor 7,11): "E se si separa, che rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito".
Inoltre, è lecito al marito non rimandarla dopo la fornicazione. Dunque, per la stessa ragione, egli può riconciliarsi con lei dopo il divorzio.
Rispondo che, Se la moglie ha corretto la sua condotta pentendosi del suo peccato dopo il divorzio, il marito può riconciliarsi con lei; ma se ella rimane incorreggibile nel suo peccato, egli non deve riprenderla, per la stessa ragione che gli proibiva di trattenerla mentre ella rifiutava di desistere dal peccato.
Risposta all'obiezione 1: La sentenza della Chiesa nel pronunciare il divorzio non li obbligava a separarsi, ma permetteva loro di farlo. Dunque la riconciliazione può essere effettuata o seguire senza alcun ritiro della sentenza precedente.
Risposta all'obiezione 2: Il pentimento della moglie dovrebbe indurre il marito a non accusare o rimandare la moglie colpevole di fornicazione. Egli non può, tuttavia, essere costretto a questa linea di azione, né può la moglie opporre il suo pentimento all'accusa di lui, perché sebbene ella non sia più colpevole, né in atto né nella macchia del peccato, rimane ancora qualcosa del debito di pena, e sebbene questo sia stato tolto al cospetto di Dio, rimane ancora il debito di pena da infliggere per giudizio dell'uomo, perché l'uomo non vede il cuore come fa Dio.
Risposta all'obiezione 3: Ciò che è fatto a favore di una persona non le reca pregiudizio. Perciò, poiché il divorzio è stato concesso a favore del marito, non lo priva del diritto di chiedere il debito coniugale, o di chiedere alla moglie di tornare da lui. Quindi la moglie è tenuta a pagare il debito, e a tornare da lui, se egli glielo chiede, a meno che col consenso di lui ella non abbia fatto voto di continenza.
Risposta all'obiezione 4: Secondo la legge rigorosa, un marito che era precedentemente innocente non dovrebbe essere costretto a ricevere una moglie adultera a causa dell'aver commesso adulterio dopo il divorzio. Ma secondo equità, il giudice è tenuto in virtù del suo ufficio prima di tutto ad ammonirlo di guardarsi dal mettere in pericolo la propria anima e dallo scandalizzare gli altri; sebbene la moglie non possa cercare lei stessa la riconciliazione.
Risposta all'obiezione 5: Se l'adulterio del marito è segreto, questo non priva la moglie adultera del diritto di allegarlo in propria difesa, sebbene ella non possa provarlo. Perciò il marito pecca cercando il divorzio, e se, dopo la sentenza di divorzio, la moglie chiede il debito coniugale o una riconciliazione, il marito è tenuto a entrambi.