Suppl., q. 62 a. 1
Se sia lecito al marito rimandare la moglie a causa della fornicazione
Quaestio 62 · Dell'impedimento sopravveniente al matrimonio dopo la consumazione, ossia la fornicazione.
Obiezione 1: Sembra che non sia lecito al marito rimandare la moglie a causa della fornicazione. Infatti non bisogna rendere male per male. Ma il marito, rimandando la moglie a causa della fornicazione, sembra rendere male per male. Dunque ciò non è lecito.
Obiezione 2: Inoltre, il peccato è più grave se entrambi commettono fornicazione, che se la commette uno solo. Ma se entrambi commettono fornicazione, non possono divorziare per questo motivo. Dunque neppure possono farlo se la commette uno solo.
Obiezione 3: Inoltre, la fornicazione spirituale e certi altri peccati sono più gravi della fornicazione carnale. Ma la separazione del letto non può essere motivata da quei peccati. Dunque neppure può farsi a causa della fornicazione.
Obiezione 4: Inoltre, il vizio contro natura è più lontano dai beni del matrimonio di quanto lo sia la fornicazione, il cui modo è naturale. Dunque esso avrebbe dovuto essere causa di separazione piuttosto che la fornicazione.
In contrario, vi sono le parole di Mt 5,32.
Inoltre, non si è tenuti a mantenere la fede verso chi rompe la propria fede. Ma un coniuge, con la fornicazione, rompe la fede dovuta all'altro coniuge. Dunque uno può rimandare l'altro a causa della fornicazione.
Rispondo che, Nostro Signore permise all'uomo di rimandare la moglie a causa della fornicazione, in punizione della parte infedele e a favore della parte fedele, affinché quest'ultima non sia tenuta al rapporto coniugale con quella infedele. Vi sono tuttavia sette casi da eccettuare nei quali non è lecito rimandare la moglie che ha commesso fornicazione, quando cioè o la moglie non è da biasimare, o entrambe le parti sono ugualmente biasimevoli. Il primo è se anche il marito ha commesso fornicazione; il secondo è se egli ha prostituito la moglie; il terzo è se la moglie, credendo il marito morto a causa della sua lunga assenza, si è risposata; il quarto è se un altro uomo ha fraudolentemente impersonato il marito nel letto matrimoniale; il quinto è se ella è stata vinta con la forza; il sesto è se egli si è riconciliato con lei avendo rapporti carnali dopo che ella ha commesso adulterio; il settimo è se, essendo stati sposati entrambi nello stato di infedeltà, il marito ha dato alla moglie il libello del ripudio ed ella si è risposata; poiché allora, se entrambi si convertono, il marito è tenuto a riaccoglierla.
Risposta all'obiezione 1: Un marito pecca se per ira vendicativa rimanda la moglie che ha commesso fornicazione, ma non pecca se lo fa per evitare di perdere la propria buona fama, affinché non sembri condividere la colpa di lei, o per correggere il peccato della moglie, o per evitare l'incertezza della prole.
Risposta all'obiezione 2: Il divorzio a causa della fornicazione è effettuato da chi accusa l'altro. E poiché nessuno può accusare chi è colpevole dello stesso crimine, il divorzio non può essere pronunciato quando entrambi hanno commesso fornicazione, sebbene si pecchi di più contro il matrimonio quando entrambi sono colpevoli di fornicazione che quando lo è uno solo.
Risposta all'obiezione 3: La fornicazione è direttamente opposta al bene del matrimonio, poiché con essa viene distrutta la certezza della prole, viene rotta la fede, e il matrimonio cessa di avere il suo significato quando il corpo di un coniuge è dato a diversi altri. Perciò altri peccati, sebbene forse siano più gravi della fornicazione, non sono motivi di divorzio. Poiché, tuttavia, l'infedeltà che è chiamata fornicazione spirituale, si oppone anch'essa al bene del matrimonio che consiste nell'educazione della prole al culto di Dio, è anch'essa motivo di divorzio, ma non nello stesso modo della fornicazione corporale. Perché si possono prendere provvedimenti per procurare un divorzio a causa di un solo atto di fornicazione carnale, non però a causa di un solo atto di infedeltà, ma a causa di una infedeltà inveterata che è prova di ostinazione, nella quale l'infedeltà è perfezionata.
Risposta all'obiezione 4: Si possono prendere provvedimenti per procurare un divorzio anche a causa del vizio contro natura: ma questo non è menzionato nello stesso modo, sia perché è una passione innominabile, sia perché non intacca così tanto la certezza della prole.