Suppl., q. 62 a. 5
Se un marito possa risposarsi dopo aver ottenuto il divorzio
Quaestio 62 · Dell'impedimento sopravveniente al matrimonio dopo la consumazione, ossia la fornicazione.
Obiezione 1: Sembra che un marito possa risposarsi dopo aver ottenuto il divorzio. Infatti nessuno è tenuto alla continenza perpetua. Ora in alcuni casi il marito è tenuto a rimandare la moglie per sempre a causa della fornicazione, come detto sopra (Articolo [2]). Dunque apparentemente almeno in questo caso egli può risposarsi.
Obiezione 2: Inoltre, a un peccatore non dovrebbe essere data una maggiore occasione di peccato. Ma se a colei che è rimandata a causa del peccato di fornicazione non è permesso cercare un altro matrimonio, le viene data una maggiore occasione di peccato: poiché è improbabile che colei che non è stata continente durante il matrimonio sarà capace di essere continente dopo. Dunque sembrerebbe lecito per lei risposarsi.
Obiezione 3: Inoltre, la moglie non è legata al marito se non per quanto riguarda il pagamento del debito coniugale e la coabitazione. Ma ella è liberata da entrambi gli obblighi dal divorzio. Dunque "è sciolta dalla legge del marito" [*Rm 7,2]. Dunque può risposarsi; e lo stesso si applica al marito.
Obiezione 4: Inoltre, è detto (Mt 19,9): "Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di fornicazione, e ne sposa un'altra commette adulterio". Dunque apparentemente non commette adulterio se si risposa dopo aver rimandato la moglie a causa della fornicazione, e di conseguenza questo sarà un vero matrimonio.
In contrario, Sta scritto (1 Cor 7,10.11): "Non io, ma il Signore, comanda che la moglie non si separi dal marito. e, se si separa, che rimanga senza sposarsi".
Inoltre, nessuno dovrebbe trarre vantaggio dal peccato. Ma l'adultera lo trarrebbe se le fosse permesso di contrarre un altro e più desiderato matrimonio; e un'occasione di adulterio sarebbe offerta a coloro che desiderano risposarsi. Dunque è illecito sia alla moglie che al marito contrarre un secondo matrimonio.
Rispondo che, Nulla che sopravvenga al matrimonio può scioglierlo: perciò l'adulterio non fa cessare la validità del matrimonio. Infatti, secondo Agostino (De Nup. et Concup. i, 10), "finché vivono sono legati dal vincolo matrimoniale, che né il divorzio né l'unione con un altro può distruggere". Dunque è illecito per uno, mentre l'altro vive, risposarsi.
Risposta all'obiezione 1: Sebbene nessuno sia assolutamente tenuto alla continenza, può esserlo accidentalmente; per esempio, se la moglie contrae una malattia incurabile che è incompatibile con il rapporto carnale. Ed è lo stesso se ella soffre di una malattia spirituale, cioè la fornicazione, così da essere incorreggibile.
Risposta all'obiezione 2: La vergogna stessa di essere stata divorziata dovrebbe trattenerla dal peccato: e se non può trattenerla dal peccato, è un male minore che pecchi lei sola piuttosto che il marito prenda parte al suo peccato.
Risposta all'obiezione 3: Sebbene dopo il divorzio la moglie non sia legata al marito per quanto riguarda il pagargli il debito coniugale e il coabitare con lui, il vincolo matrimoniale, per cui era legata a questo, rimane, e di conseguenza non può risposarsi durante la vita del marito. Può, tuttavia, fare voto di continenza, contro la volontà del marito, a meno che non sembri che la Chiesa sia stata ingannata da falsi testimoni nel pronunciare il divorzio; poiché in quel caso, anche se ha fatto il suo voto di professione dovrebbe essere restituita al marito, e sarebbe tenuta a pagare il debito coniugale, ma sarebbe illecito per lei richiederlo.
Risposta all'obiezione 4: L'eccezione espressa nelle parole di Nostro Signore si riferisce al rimandare la moglie. Quindi l'obiezione si basa su una falsa interpretazione.