Suppl., q. 43 a. 3
Se gli sponsali possano sciogliersi
Quaestio 43 · Del matrimonio quanto agli sponsali
Obiezione 1: Sembra che gli sponsali non possano sciogliersi se una delle parti entra in religione. Infatti se ho promesso una cosa a qualcuno non posso lecitamente impegnarla a qualcun altro. Ora colui che si fidanza promette il suo corpo alla donna. Dunque non può fare un'ulteriore offerta di se stesso a Dio nella religione.
Obiezione 2: Inoltre, sembra che non debbano sciogliersi quando una delle parti parte per un paese lontano, perché nelle cose dubbie si dovrebbe sempre scegliere la via più sicura. Ora la via più sicura sarebbe aspettarlo. Dunque lei è tenuta ad aspettarlo.
Obiezione 3: Inoltre, sembra che non siano sciolti neppure da una malattia contratta dopo gli sponsali, poiché nessun uomo dovrebbe essere punito per essere sotto una pena. Ora l'uomo che contrae un'infermità sarebbe punito se perdesse il suo diritto alla donna fidanzata a lui. Dunque gli sponsali non dovrebbero essere sciolti a causa di un'infermità corporale.
Obiezione 4: Inoltre, sembra che gli sponsali non debbano essere sciolti neppure a causa di un'affinità sopravvenuta, per esempio se lo sposo commettesse fornicazione con una parente della sua fidanzata; poiché in quel caso la sposa fidanzata sarebbe penalizzata per il peccato del suo sposo fidanzato, il che è irragionevole.
Obiezione 5: Inoltre, sembra che non possano liberarsi a vicenda; poiché sarebbe prova di grandissima leggerezza se contrattassero insieme e poi si liberassero a vicenda; e tale condotta non dovrebbe essere tollerata dalla Chiesa. Dunque, ecc.
Obiezione 6: Inoltre, sembra che gli sponsali non debbano essere sciolti neppure a causa della fornicazione di una delle parti. Infatti gli sponsali non danno ancora all'uno potere sul corpo dell'altro; per cui sembrerebbe che non pecchino affatto l'uno contro l'altro se nel frattempo commettono fornicazione. Di conseguenza gli sponsali non dovrebbero essere sciolti per questo motivo.
Obiezione 7: Inoltre, sembra che non debbano sciogliersi neppure a causa del contrarre di lui con un'altra donna con parole esprimenti il presente. Infatti una vendita successiva non annulla una vendita precedente. Dunque neppure un secondo contratto dovrebbe annullarne uno precedente.
Obiezione 8: Inoltre, sembra che non debbano sciogliersi neppure a causa dell'età insufficiente; poiché ciò che non è non può essere sciolto. Ora gli sponsali sono nulli prima dell'età richiesta. Dunque non possono essere sciolti.
Rispondo che, In tutti i casi sopra menzionati gli sponsali che sono stati contratti si sciolgono, ma in modi diversi. Infatti in due di essi — cioè quando una parte entra in religione, e quando uno dei fidanzati contrae con un'altra parte con parole esprimenti il presente — gli sponsali sono sciolti per legge, mentre negli altri casi devono essere sciolti secondo il giudizio della Chiesa.
Risposta all'obiezione 1: Tale promessa è sciolta dalla morte spirituale, poiché quella promessa è puramente spirituale, come diremo più avanti (Questione [61], Articolo [2]).
Risposta all'obiezione 2: Questo dubbio è risolto dal fatto che una delle parti non si presenta al tempo fissato per completare il matrimonio. Per cui se non fu colpa di quella parte che il matrimonio non fu completato, lui o lei può lecitamente sposarsi senza alcun peccato. Ma se lui o lei fu responsabile del mancato completamento del matrimonio, questa responsabilità comporta l'obbligo di fare penitenza per la promessa infranta — o giuramento se la promessa era confermata da giuramento — e lui o lei può contrarre con un altro se lo desiderano, soggetto al giudizio della Chiesa.
Risposta all'obiezione 3: Se una delle parti fidanzate incorre in un'infermità che indebolisce notevolmente il soggetto (come epilessia o paralisi), o causa una deformità (come la perdita del naso o degli occhi, e simili), o è contraria al bene della prole (come la lebbra, che suole essere trasmessa ai figli), gli sponsali possono essere sciolti, affinché i fidanzati non siano sgraditi l'uno all'altro, e il matrimonio così contratto abbia un cattivo risultato. Né uno è punito per essere sotto una pena, sebbene uno incorra in una perdita dalla sua pena, e questo non è irragionevole.
Risposta all'obiezione 4: Se lo sposo fidanzato ha conoscenza carnale di una parente della sua sposa, o "viceversa", gli sponsali devono essere sciolti; e come prova è sufficiente che il fatto sia di dominio pubblico, per evitare lo scandalo; poiché le cause i cui effetti maturano nel futuro sono private dei loro effetti, non solo da ciò che è attualmente, ma anche da ciò che accade successivamente. Quindi, proprio come l'affinità, se fosse esistita al tempo degli sponsali, avrebbe impedito quel contratto, così, se sopravviene prima del matrimonio, che è un effetto degli sponsali, il contratto precedente è privato del suo effetto. Né l'altra parte soffre di conseguenza, anzi guadagna, essendo liberata da uno che è diventato odioso a Dio commettendo fornicazione.
Risposta all'obiezione 5: Alcuni non ammettono questo caso. Tuttavia hanno contro di loro la Decretale (cap. Praeterea, De spons. et matr.) che dice espressamente: "Proprio come coloro che entrano in un contratto di società impegnando la loro fede l'uno all'altro e poi la restituiscono, così può essere pazientemente tollerato che coloro che sono fidanzati l'uno all'altro si liberino a vicenda". Tuttavia a questo dicono che la Chiesa permette questo affinché non accada di peggio piuttosto che perché sia secondo la legge rigorosa. Ma questo non sembra concordare con l'esempio citato dalla Decretale.
Di conseguenza dobbiamo rispondere che non è sempre prova di leggerezza rescindere un accordo, poiché "i nostri consigli sono incerti" (Sap 9,14).
Risposta all'obiezione 6: Sebbene quando si fidanzano non si siano ancora dati l'uno all'altro potere sul corpo dell'altro, tuttavia se questo [*Riferendosi alla tesi dell'Obiezione] dovesse accadere li renderebbe sospettosi della fedeltà reciproca; e così uno può assicurarsi contro l'altro rompendo il fidanzamento.
Risposta all'obiezione 7: Questo argomento varrebbe se ogni contratto fosse dello stesso genere; mentre il secondo contratto di matrimonio ha forza maggiore del primo, e di conseguenza lo scioglie.
Risposta all'obiezione 8: Sebbene non fossero veri sponsali, c'erano sponsali di un certo tipo; e di conseguenza, affinché non sembri essere data approvazione quando giungono all'età legale, dovrebbero cercare lo scioglimento degli sponsali mediante il giudizio della Chiesa, per il bene del buon esempio.