Suppl., q. 43 a. 1
Se gli sponsali siano una promessa di matrimonio futuro
Quaestio 43 · Del matrimonio quanto agli sponsali
Obiezione 1: Sembra che gli sponsali non siano rettamente definiti "una promessa di matrimonio futuro", secondo le parole di Papa Nicola I (Resp. ad Consul. Bulgar., iii). Infatti, come dice Isidoro (Etym. iv), "uno è fidanzato non per una semplice promessa, ma dando la fede [spondet] e fornendo garanti [sponsores]". Ora una persona è detta fidanzata in ragione dei suoi sponsali. Dunque sono descritti erroneamente come una promessa.
Obiezione 2: Inoltre, chiunque prometta una cosa deve essere costretto ad adempiere la sua promessa. Ma coloro che hanno contratto degli sponsali non sono costretti dalla Chiesa a compiere il matrimonio. Dunque gli sponsali non sono una promessa.
Obiezione 3: Inoltre, a volte gli sponsali non consistono in una semplice promessa, ma vi si aggiunge un giuramento, così come certi pegni. Dunque sembra che non debbano essere definiti come una semplice promessa.
Obiezione 4: Inoltre, il matrimonio deve essere libero e assoluto. Ma gli sponsali sono talvolta espressi sotto condizione, anche di denaro da ricevere. Dunque non sono descritti convenientemente come una promessa di matrimonio.
Obiezione 5: Inoltre, il promettere sul futuro è biasimato in Giacomo 4,13 e segg. Ma non ci dovrebbe essere nulla di biasimevole riguardo ai sacramenti. Dunque non si deve fare promessa di matrimonio futuro.
Obiezione 6: Inoltre, nessun uomo è chiamato sposo se non a motivo dei suoi sponsali. Ma un uomo è detto sposo a motivo del matrimonio attuale, secondo il testo (Sent. iv, D, 27). Dunque gli sponsali non sono sempre una promessa di matrimonio futuro.
Rispondo che, Il consenso all'unione coniugale, se espresso con parole al futuro, non fa il matrimonio, ma una promessa di matrimonio; e questa promessa è chiamata "sponsali, dal dare la fede", come dice Isidoro (Etym. iv). Infatti, prima dell'uso delle tavole scritte, solevano dare pegni di matrimonio, con i quali impegnavano il loro mutuo consenso secondo il codice matrimoniale, e fornivano garanti. Questa promessa si fa in due modi, cioè in modo assoluto o condizionato. In modo assoluto, in quattro modi: primo, una semplice promessa, dicendo: "Io prenderò te in mia moglie", e viceversa; secondo, dando pegni di sponsali, come denaro e simili; terzo, dando un anello di fidanzamento; quarto, con l'aggiunta di un giuramento. Se, tuttavia, questa promessa è fatta condizionatamente, dobbiamo fare una distinzione; poiché o è una condizione onesta, per esempio se diciamo: "Ti prenderò, se i tuoi genitori acconsentono", e allora la promessa vale se la condizione è adempiuta, e non vale se la condizione non è adempiuta; oppure la condizione è disonesta, e questo in due modi: o è contraria ai beni del matrimonio, come se dicessimo: "Ti prenderò se prometti mezzi di sterilità", e allora non si contraggono sponsali; oppure non è contraria ai beni del matrimonio, come se uno dicesse: "Ti prenderò se acconsenti ai miei furti", e allora la promessa vale, ma la condizione deve essere rimossa.
Risposta all'obiezione 1: Gli sponsali stessi e il dare garanti sono una ratifica della promessa, per cui sono denominati da questi come da ciò che è più perfetto.
Risposta all'obiezione 2: Con questa promessa una parte è vincolata all'altra rispetto al contrarre matrimonio; e colui che non adempie la sua promessa pecca mortalmente, a meno che non sorga un legittimo impedimento; e la Chiesa usa la costrizione nel senso che impone una penitenza per il peccato. Ma egli non è costretto da sentenza del tribunale, perché i matrimoni forzati sogliono avere cattivi risultati; a meno che le parti non siano vincolate da giuramento, poiché allora egli dovrebbe essere costretto, secondo l'opinione di alcuni, sebbene altri la pensino diversamente per la ragione data sopra, specialmente se vi è timore che uno tolga la vita all'altro.
Risposta all'obiezione 3: Tali cose sono aggiunte solo a conferma della promessa, e di conseguenza non sono distinte da essa.
Risposta all'obiezione 4: La condizione che viene apposta non distrugge la libertà del matrimonio; poiché se è illecita, deve essere rinunciata; e se è lecita, riguarda o cose che sono semplicemente buone, come se uno dicesse: "Ti prenderò, se i tuoi genitori acconsentono", e tale condizione non distrugge la libertà degli sponsali, ma le dà un accrescimento di rettitudine; oppure riguarda cose che sono utili, come se uno dicesse: "Ti sposerò se mi paghi cento libbre", e allora questa condizione è apposta non come chiedendo un prezzo per il consenso al matrimonio, ma come riferendosi alla promessa di una dote; cosicché il matrimonio non perde la sua libertà. Talvolta, tuttavia, la condizione apposta è il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale, e allora, poiché il matrimonio deve essere libero, tale condizione non vale, né tale penale può essere esatta da una persona che non vuole adempiere la promessa di matrimonio.
Risposta all'obiezione 5: Giacomo non intende proibire del tutto il fare promesse sul futuro, ma il fare promesse come se uno fosse certo della propria vita; perciò insegna che dobbiamo aggiungere la condizione: "Se il Signore vorrà", la quale, sebbene non sia espressa a parole, deve tuttavia essere impressa nel cuore.
Risposta all'obiezione 6: Nel matrimonio possiamo considerare sia l'unione matrimoniale che l'atto matrimoniale; e a motivo della sua promessa della prima come futura un uomo è chiamato "sposo" per aver contratto i suoi sponsali con parole esprimenti il futuro; ma dalla promessa del secondo un uomo è chiamato "sposo", anche quando il matrimonio è stato contratto con parole esprimenti il presente, perché per questo stesso fatto egli promette [spondet] l'atto matrimoniale. Tuttavia, parlando propriamente, gli sponsali sono così chiamati dalla promessa [sponsione] nel primo senso, perché gli sponsali sono una sorta di sacramentale annesso al matrimonio, come l'esorcismo al battesimo.