II-II, q. 68 a. 4
Se l'accusatore che non prova la sua accusa sia tenuto alla pena del taglione
Quaestio 68 · Dell'ingiusta accusa
Obiezione 1: Sembra che l'accusatore che non riesce a provare la sua accusa non sia tenuto alla pena del taglione. Infatti talvolta un uomo è portato da un giusto errore a fare un'accusa, nel qual caso il giudice assolve l'accusatore, come affermato nel Decret. II, qu. iii. [*Append. Grat., ad can. Si quem poenituerit.] Dunque l'accusatore che non riesce a provare la sua accusa non è tenuto alla pena del taglione.
Obiezione 2: Inoltre, se la pena del taglione deve essere inflitta a chi ha accusato ingiustamente, ciò sarà a causa dell'ingiuria che ha fatto a qualcuno; ma non a causa di alcuna ingiuria fatta alla persona dell'accusato, poiché in tal caso il sovrano non potrebbe rimettere questa pena, né a causa di un'ingiuria alla comunità, perché allora l'accusato non potrebbe assolverlo. Dunque la pena del taglione non è dovuta a chi ha fallito nel provare la sua accusa.
Obiezione 3: Inoltre, uno stesso peccato non merita una duplice punizione, secondo Naum 1,9 [*versione dei Settanta]: "Dio non giudicherà la stessa cosa una seconda volta". Ma colui che non riesce a provare la sua accusa incorre nella pena dovuta alla diffamazione [*Can. Infames, caus. vi, qu. 1], pena che nemmeno il Papa apparentemente può rimettere, secondo un'affermazione di Papa Gelasio [*Callist. I, Epist. ad omn. Gall. episc.]: "Sebbene siamo in grado di salvare le anime con la Penitenza, non siamo in grado di rimuovere la diffamazione". Dunque non è tenuto a subire la pena del taglione.
In contrario, Papa Adriano I dice (Cap. lii): "Colui che non riesce a provare la sua accusa, deve egli stesso subire la pena che la sua accusa inferiva".
Rispondo che, Come detto sopra (Articolo [2]), in un caso in cui la procedura avviene per via di accusa, l'accusatore detiene la posizione di una parte che mira alla punizione dell'accusato. Ora il dovere del giudice è di stabilire l'uguaglianza della giustizia tra loro: e l'uguaglianza della giustizia richiede che un uomo debba egli stesso subire qualunque danno abbia inteso fosse inflitto a un altro, secondo Es. 21,24: "Occhio per occhio, dente per dente". Di conseguenza è giusto che colui che accusando un uomo lo ha messo in pericolo di essere punito severamente, debba egli stesso subire una simile punizione.
Risposta all'obiezione 1: Come dice il Filosofo (Ethic. v, 5) la giustizia non richiede sempre il contrappasso, perché importa considerevolmente se un uomo danneggia un altro volontariamente o no. Il danno volontario merita punizione, quello involontario merita perdono. Quindi, quando il giudice si rende conto che un uomo ha fatto una falsa accusa, non con l'animo di fare del male, ma involontariamente per ignoranza o per un giusto errore, non impone la pena del taglione.
Risposta all'obiezione 2: Chi accusa ingiustamente pecca sia contro la persona dell'accusato sia contro la comunità; perciò è punito per entrambi i capi. Questo è il significato di ciò che è scritto (Dt 19,18-20): "E quando dopo diligentissima inquisizione, avranno trovato che il falso testimone ha detto una menzogna contro il suo fratello: allora renderanno a lui come egli intendeva fare al suo fratello", e questo si riferisce all'ingiuria fatta alla persona: e in seguito, riferendosi all'ingiuria fatta alla comunità, il testo continua: "E toglierai il male di mezzo a te, affinché altri udendo possano temere, e non osino fare tali cose". Specialmente, tuttavia, egli danneggia la persona dell'accusato, se lo accusa falsamente. Perciò l'accusato, se innocente, può condonare l'ingiuria fatta a se stesso, particolarmente se l'accusa è stata fatta non calunniosamente ma per leggerezza d'animo. Ma se l'accusatore desiste dall'accusare un uomo innocente, per collusione con l'avversario di quest'ultimo, infligge un'ingiuria alla comunità: e questa non può essere condonata dall'accusato, sebbene possa essere rimessa dal sovrano, che ha la cura della comunità.
Risposta all'obiezione 3: L'accusatore merita la pena del taglione in compensazione per il danno che tenta di infliggere al suo prossimo: ma la pena dell'infamia gli è dovuta per la sua malvagità nell'accusare un altro uomo calunniosamente. Talvolta il sovrano rimette la pena, e non l'infamia, e talvolta rimuove anche l'infamia: perciò anche il Papa può rimuovere questa infamia. Quando Papa Gelasio dice: "Non possiamo rimuovere l'infamia", può intendere o l'infamia legata al fatto [infamia facti], o che talvolta non è opportuno rimuoverla, o ancora può riferirsi all'infamia inflitta dal giudice civile, come afferma Graziano (Callist. I, Epist. ad omn. Gall. episc.).