II-II, q. 68 a. 2
Se sia necessario che l'accusa sia fatta per iscritto
Quaestio 68 · Dell'ingiusta accusa
Obiezione 1: Sembra non necessario che l'accusa sia fatta per iscritto. Infatti la scrittura è stata ideata come ausilio alla memoria umana del passato. Ma un'accusa è fatta nel presente. Dunque l'accusa non ha bisogno di essere fatta per iscritto.
Obiezione 2: Inoltre, è stabilito (Decret. II, qu. viii, can. Per scripta) che "nessuno può accusare o essere accusato in sua assenza". Ora la scrittura sembra essere utile per il fatto che è un mezzo per notificare qualcosa a chi è assente, come dichiara Agostino (De Trin. x, 1). Dunque l'accusa non deve essere per iscritto: e tanto più che il canone dichiara che "nessuna accusa per iscritto deve essere accettata".
Obiezione 3: Inoltre, il crimine di un uomo è reso noto mediante la denuncia, così come mediante l'accusa. Ora la scrittura non è necessaria nella denuncia. Dunque è apparentemente non necessaria nell'accusa.
In contrario, È stabilito (Decret. II, qu. viii, can. Accusatorum) che "il ruolo di accusatore non deve mai essere sancito se l'accusa non è per iscritto".
Rispondo che, Come detto sopra (Questione [67], Articolo [3]), quando il processo in una causa criminale procede per via di accusa, l'accusatore è nella posizione di una parte, cosicché il giudice sta tra l'accusatore e l'accusato ai fini del giudizio di giustizia, nel quale occorre procedere su certezze, per quanto possibile. Poiché tuttavia le espressioni verbali sono inclini a sfuggire alla memoria, il giudice non sarebbe in grado di sapere con certezza cosa è stato detto e con quali qualificazioni, quando giunge a pronunciare la sentenza, a meno che non sia stato redatto per iscritto. Quindi è stato stabilito con ragione che l'accusa, così come altre parti della procedura giudiziaria, debba essere messa per iscritto.
Risposta all'obiezione 1: Le parole sono così tante e così varie che è difficile ricordarle ciascuna. Una prova di ciò è il fatto che se a un numero di persone che hanno udito le stesse parole si chiede cosa sia stato detto, non concorderanno nel ripeterle, anche dopo breve tempo. E poiché una leggera differenza di parole cambia il senso, anche se la sentenza del giudice dovesse essere pronunciata poco dopo, la certezza del giudizio richiede che l'accusa sia redatta per iscritto.
Risposta all'obiezione 2: La scrittura è necessaria non solo a causa dell'assenza della persona che ha qualcosa da notificare, o della persona a cui qualcosa è notificato, ma anche a causa del ritardo del tempo come detto sopra (ad 1). Quindi, quando il canone dice: "Non sia accettata alcuna accusa per iscritto", si riferisce all'invio di un'accusa da parte di chi è assente: ma non esclude la necessità della scrittura quando l'accusatore è presente.
Risposta all'obiezione 3: Il denunciante non si obbliga a fornire prove: perciò non è punito se non è in grado di provare. Per questo motivo la scrittura non è necessaria in una denuncia: ed è sufficiente che la denuncia sia fatta verbalmente alla Chiesa, che procederà, in virtù del suo ufficio, alla correzione del fratello.