II-II, q. 68 a. 3
Se l'accusa sia resa ingiusta dalla calunnia, dalla prevaricazione o dalla tergiversazione
Quaestio 68 · Dell'ingiusta accusa
Obiezione 1: Sembra che un'accusa non sia resa ingiusta dalla calunnia, dalla prevaricazione o dalla tergiversazione. Infatti, secondo il Decret. II, qu. iii [*Append. Grat. ad can. Si quem poenituerit.], "la calunnia consiste nell'imputare falsamente un crimine a una persona". Ora talvolta un uomo accusa falsamente un altro di un crimine per ignoranza di fatto che lo scusa. Dunque sembra che un'accusa non sia sempre resa ingiusta dall'essere calunniosa.
Obiezione 2: Inoltre, è affermato dalla stessa autorità che "la prevaricazione consiste nel nascondere la verità su un crimine". Ma apparentemente questo non è illecito, perché non si è tenuti a rivelare ogni crimine, come detto sopra (Articolo [1]; Questione [33], Articolo [7]). Dunque sembra che un'accusa non sia resa ingiusta dalla prevaricazione.
Obiezione 3: Inoltre, è affermato dalla stessa autorità che "la tergiversazione consiste nel ritirarsi del tutto da un'accusa". Ma questo può essere fatto senza ingiustizia: infatti è affermato anche lì: "Se un uomo si pente di aver fatto una malvagia accusa e iscrizione* in una materia che non può provare, e giunge a un accordo con la parte innocente che ha accusato, si assolvano l'un l'altro". [*L'accusatore era tenuto dal Diritto Romano a sottoscrivere (se inscribere) l'atto di accusa. L'effetto di questa sottoscrizione o iscrizione era che l'accusatore si obbligava, se avesse fallito nel provare l'accusa, a subire la stessa punizione che l'accusato avrebbe dovuto subire se provato colpevole.] Dunque la tergiversazione non rende un'accusa ingiusta.
In contrario, È affermato dalla stessa autorità: "La temerarietà degli accusatori si manifesta in tre modi. Poiché essi sono colpevoli o di calunnia, o di prevaricazione, o di tergiversazione".
Rispondo che, Come detto sopra (Articolo [1]), l'accusa è ordinata al bene comune che mira a procurare mediante la conoscenza del crimine. Ora nessun uomo deve danneggiare una persona ingiustamente, al fine di promuovere il bene comune. Perciò un uomo può peccare in due modi nel fare un'accusa: primo agendo ingiustamente contro l'accusato, imputandogli falsamente la commissione di un crimine, cioè calunniandolo; secondo, da parte della comunità, il cui bene è inteso principalmente in un'accusa, quando qualcuno con intento malvagio impedisce che un peccato sia punito. Questo accade di nuovo in due modi: primo ricorrendo alla frode nel fare l'accusa. Questo appartiene alla prevaricazione [prevaricatio], poiché "chi è colpevole di prevaricazione è come uno che cavalca a gambe divaricate [varicator], perché aiuta l'altra parte e tradisce la propria" [*Append. Grat. ad can. Si quem poenituerit.]. Secondo ritirandosi del tutto dall'accusa. Questo è tergiversazione [tergiversatio], poiché desistendo da ciò che aveva iniziato sembra voltare le spalle [tergum vertere].
Risposta all'obiezione 1: Un uomo non deve procedere ad accusare se non di ciò di cui è del tutto certo, dove l'ignoranza di fatto non ha luogo. Tuttavia colui che imputa falsamente un crimine a un altro non è un calunniatore a meno che non pronunci false accuse per malizia. Infatti accade talvolta che un uomo per leggerezza d'animo proceda ad accusare qualcuno, perché crede troppo prontamente a ciò che sente, e questo attiene alla temerarietà; mentre, d'altra parte, talvolta un uomo è portato a fare un'accusa a causa di un errore per il quale non è da biasimare. Tutte queste cose devono essere pesate secondo la prudenza del giudice, affinché non dichiari colpevole di calunnia un uomo che per leggerezza d'animo o per un errore per il quale non è da biasimare ha pronunciato una falsa accusa.
Risposta all'obiezione 2: Non chiunque nasconda la verità su un crimine è colpevole di prevaricazione, ma solo colui che nasconde ingannevolmente la materia su cui fa l'accusa, colludendo con l'imputato, dissimulando le sue prove e ammettendo false scuse.
Risposta all'obiezione 3: La tergiversazione consiste nel ritirarsi del tutto dall'accusa, rinunciando all'intenzione di accusare, non in qualsiasi modo, ma disordinatamente. Ci sono due modi, tuttavia, in cui un uomo può giustamente desistere dall'accusare senza commettere peccato: in un modo, nel processo stesso dell'accusa, se viene a sua conoscenza che la materia della sua accusa è falsa, e allora per mutuo consenso l'accusatore e l'imputato si assolvono l'un l'altro; in un altro modo, se l'accusa viene annullata dal sovrano a cui appartiene la cura del bene comune, che si intende procurare con l'accusa.