I-II, q. 95 a. 2
Se ogni legge umana derivi dalla legge naturale
Quaestio 95 · Della legge umana
Obiezione 1: Sembra che non ogni legge umana derivi dalla legge naturale. Infatti il Filosofo dice (Ethic. v, 7) che "il giusto legale è ciò che originariamente era indifferente". Ma quelle cose che derivano dalla legge naturale non sono indifferenti. Dunque le disposizioni delle leggi umane non derivano dalla legge naturale.
Obiezione 2: Inoltre, la legge positiva è contrapposta alla legge naturale, come affermato da Isidoro (Etym. v, 4) e dal Filosofo (Ethic. v, 7). Ma quelle cose che scaturiscono come conclusioni dai principi generali della legge naturale appartengono alla legge naturale, come affermato sopra (Questione [94], Articolo [4]). Dunque ciò che è stabilito dalla legge umana non appartiene alla legge naturale.
Obiezione 3: Inoltre, la legge di natura è la stessa per tutti; poiché il Filosofo dice (Ethic. v, 7) che "il giusto naturale è ciò che ha la stessa validità ovunque". Se dunque le leggi umane derivassero dalla legge naturale, ne seguirebbe che anch'esse sarebbero le stesse per tutti: il che è chiaramente falso.
Obiezione 4: Inoltre, è possibile dare una ragione per le cose che derivano dalla legge naturale. Ma "non è possibile dare la ragione di tutte le disposizioni legali dei legislatori", come dice il giurista [*Pandect. Justin. lib. i, ff, tit. iii, v; De Leg. et Senat.]. Dunque non tutte le leggi umane derivano dalla legge naturale.
In contrario, Tullio dice (Rhet. ii): "Le cose che sono emanate dalla natura e sono state approvate dalla consuetudine, sono state sancite dal timore e dalla riverenza per le leggi".
Rispondo che, Come dice Agostino (De Lib. Arb. i, 5) "non sembra essere legge quella che non è giusta": perciò la forza di una legge dipende da quanto è giusta. Ora nelle cose umane una cosa è detta giusta in quanto è retta secondo la regola della ragione. Ma la prima regola della ragione è la legge di natura, come è chiaro da quanto è stato affermato sopra (Questione [91], Articolo [2], ad 2). Di conseguenza ogni legge umana ha tanto natura di legge, quanto deriva dalla legge di natura. Ma se in qualche punto devia dalla legge di natura, non è più una legge ma una corruzione della legge.
Tuttavia si deve notare che qualcosa può derivare dalla legge naturale in due modi: primo, come una conclusione dai principi; secondo, come determinazione di certe generalità. Il primo modo è simile a quello con cui, nelle scienze, le conclusioni dimostrate sono tratte dai principi: mentre il secondo modo è simile a quello con cui, nelle arti, le forme generali sono particolarizzate nei dettagli: così l'artigiano deve determinare la forma generale di una casa in una forma particolare. Alcune cose sono dunque derivate dai principi generali della legge naturale per via di conclusioni; ad esempio, che "non si deve uccidere" può essere derivato come conclusione dal principio che "non si deve fare male a nessuno": mentre alcune sono derivate da essa per via di determinazione; ad esempio, la legge di natura stabilisce che il malfattore debba essere punito; ma che sia punito in questo o quel modo, è una determinazione della legge di natura.
Di conseguenza entrambi i modi di derivazione si trovano nella legge umana. Ma quelle cose che sono derivate nel primo modo, sono contenute nella legge umana non come emananti da essa esclusivamente, ma hanno una certa forza anche dalla legge naturale. Ma quelle cose che sono derivate nel secondo modo, non hanno altra forza che quella della legge umana.
Risposta all'obiezione 1: Il Filosofo parla di quelle disposizioni che sono per via di determinazione o specificazione dei precetti della legge naturale.
Risposta all'obiezione 2: Questo argomento vale per quelle cose che derivano dalla legge naturale per via di conclusioni.
Risposta all'obiezione 3: I principi generali della legge naturale non possono essere applicati a tutti gli uomini allo stesso modo a causa della grande varietà delle cose umane: e da qui nasce la diversità delle leggi positive tra i vari popoli.
Risposta all'obiezione 4: Queste parole del Giurista devono essere intese come riferite alle decisioni dei governanti nel determinare punti particolari della legge naturale: sulle quali determinazioni il giudizio di uomini esperti e prudenti si basa come sui suoi principi; in quanto, cioè, essi vedono subito quale sia la cosa migliore da decidere.
Onde il Filosofo dice (Ethic. vi, 11) che in tali materie, "dobbiamo prestare tanta attenzione alle affermazioni e opinioni indimostrate di persone che ci superano in esperienza, età e prudenza, quanto alle loro dimostrazioni".