Suppl., q. 60 a. 2
Se l'uxoricidio sia un impedimento al matrimonio
Quaestio 60 · Dell'uxoricidio
Obiezione 1: Sembra che l'uxoricidio non sia un impedimento al matrimonio. Infatti l'adulterio è più direttamente opposto al matrimonio di quanto lo sia l'omicidio. Ora l'adulterio non è un impedimento al matrimonio. Dunque non lo è neppure l'uxoricidio.
Obiezione 2: Inoltre, è un peccato più grave uccidere la propria madre che la propria moglie, poiché non è mai lecito percuotere la propria madre, mentre talvolta è lecito percuotere la propria moglie. Ma il matricidio non è un impedimento al matrimonio. Dunque non lo è neppure l'uxoricidio.
Obiezione 3: Inoltre, è un peccato più grande per un uomo uccidere la moglie di un altro a causa dell'adulterio che uccidere la propria moglie, in quanto ha meno motivo ed è meno interessato alla sua correzione. Ma colui che uccide la moglie di un altro non è impedito dal sposarsi. Dunque non lo è neppure colui che uccide la propria moglie.
Obiezione 4: Inoltre, se viene rimossa la causa, viene rimosso l'effetto. Ma il peccato di omicidio può essere rimosso dal pentimento. Dunque anche il conseguente impedimento al matrimonio può essere rimosso: e di conseguenza sembra che dopo aver fatto penitenza non gli sia proibito sposarsi.
In contrario, Un canone (caus. xxxiii, qu. ii, can. Interfectores) dice: "Gli uccisori delle proprie mogli devono essere ricondotti alla penitenza, ed è loro assolutamente proibito sposarsi". Inoltre, in ciò in cui un uomo pecca, in quello stesso deve essere punito. Ma colui che uccide la moglie pecca contro il matrimonio. Dunque deve essere punito venendo privato del matrimonio.
Rispondo che, Per decreto della Chiesa l'uxoricidio è un impedimento al matrimonio. Talvolta tuttavia proibisce di contrarre matrimonio senza annullare il contratto, quando cioè il marito uccide la moglie a causa dell'adulterio o anche per odio; nondimeno se vi è timore che egli possa dimostrarsi incontinente, può essere dispensato dalla Chiesa così da sposarsi lecitamente. Talvolta annulla anche il contratto, come quando un uomo uccide la moglie per sposare colei con la quale ha commesso adulterio, poiché allora la legge lo dichiara semplicemente inabile a sposarla, cosicché se egli effettivamente la sposa il suo matrimonio è nullo. Egli non è tuttavia reso con ciò semplicemente inabile per legge in relazione ad altre donne: perciò se dovesse averne sposata un'altra, sebbene pecchi disobbedendo all'ordinanza della Chiesa, il matrimonio non è tuttavia annullato per questa ragione.
Risposta all'obiezione 1: L'omicidio e l'adulterio in certi casi proibiscono di contrarre matrimonio e annullano il contratto, come diciamo qui riguardo all'uxoricidio, e diremo più avanti (Sent. iv, Question [62], Article [2]) riguardo all'adulterio. Possiamo anche rispondere che l'uxoricidio è contrario alla sostanza del vincolo matrimoniale, mentre l'adulterio è contrario al bene della fedeltà dovuta al matrimonio. Quindi l'adulterio non è più opposto al matrimonio dell'uxoricidio, e l'argomento si basa su una falsa premessa.
Risposta all'obiezione 2: Parlando in senso assoluto è un peccato più grave uccidere la propria madre che la propria moglie, essendo anche più opposto alla natura, poiché un uomo riverisce la madre naturalmente. Di conseguenza è meno incline al matricidio e più propenso all'uxoricidio; ed è per reprimere questa propensione che la Chiesa ha proibito il matrimonio all'uomo che ha assassinato la moglie.
Risposta all'obiezione 3: Un tale uomo non pecca contro il matrimonio come fa colui che uccide la propria moglie; perciò il paragone non regge.
Risposta all'obiezione 4: Non consegue che, poiché la colpa è stata rimessa, sia perciò rimessa l'intera pena, come evidenziato dall'irregolarità. Infatti il pentimento non restituisce a un uomo la sua precedente dignità, sebbene possa restituirlo al suo precedente stato di grazia, come affermato sopra (Question [38], Article [1], ad 3).