Suppl., q. 28 a. 1
Se la penitenza debba essere resa pubblica o solenne
Quaestio 28 · Della solennità della penitenza
Obiezione 1: Sembra che la penitenza non debba essere resa pubblica o solenne. Poiché non è lecito a un sacerdote, neppure per timore, divulgare il peccato di alcuno, per quanto notorio sia. Ora, un peccato viene reso pubblico da una penitenza solenne. Dunque la penitenza non deve essere solennizzata.
Obiezione 2: Inoltre, il giudizio deve seguire la natura del tribunale. Ora la penitenza è un giudizio pronunciato in un tribunale segreto. Dunque non deve essere resa pubblica o solenne.
Obiezione 3: Inoltre, "Ogni difetto è sanato dalla penitenza", come afferma Ambrogio [*Cf. Hypognost. iii, tra le opere spurie attribuite a S. Agostino]. Ora la solennizzazione ha un effetto contrario, poiché coinvolge il penitente in molti difetti: infatti un laico non può essere promosso ai gradi del clero né un chierico può essere promosso agli ordini superiori, dopo aver fatto penitenza solenne. Dunque la Penitenza non deve essere solennizzata.
In contrario, La Penitenza è un sacramento. Ora, in ogni sacramento si osserva una certa solennità. Dunque vi deve essere una certa solennità nella Penitenza.
Inoltre, la medicina deve adattarsi alla malattia. Ora un peccato è talvolta pubblico, e con il suo esempio trascina molti al peccato. Dunque la penitenza che ne è la medicina deve essere anch'essa pubblica e solenne, così da dare edificazione a molti.
Rispondo che, Alcune penitenze devono essere pubbliche e solenni per quattro ragioni. Primo, affinché un peccato pubblico possa avere un rimedio pubblico; secondo, perché colui che ha commesso un crimine gravissimo merita la massima confusione anche in questa vita; terzo, affinché ciò possa distogliere gli altri; quarto, affinché egli sia un esempio di pentimento, per evitare che disperino coloro che hanno commesso peccati gravi.
Risposta all'obiezione 1: Il sacerdote non divulga la confessione imponendo tale penitenza, sebbene la gente possa sospettare che il penitente abbia commesso qualche grande peccato. Infatti un uomo non è ritenuto certamente colpevole perché viene punito, poiché talvolta uno fa penitenza per un altro: così leggiamo nelle Vite dei Padri di un certo uomo che, per incitare il suo compagno a fare penitenza, fece penitenza insieme a lui. E se il peccato è pubblico, il penitente, compiendo la sua penitenza, mostra di essersi confessato.
Risposta all'obiezione 2: Una penitenza solenne, quanto alla sua imposizione, non oltrepassa i limiti di un tribunale segreto, poiché, proprio come la confessione è fatta segretamente, così la penitenza è imposta segretamente. È l'esecuzione della penitenza che oltrepassa i limiti del tribunale segreto: e in questo non vi è nulla di riprovevole.
Risposta all'obiezione 3: Sebbene la Penitenza cancelli tutti i difetti, restituendo l'uomo al suo precedente stato di grazia, tuttavia non sempre lo restituisce alla sua precedente dignità. Quindi alle donne, dopo aver fatto penitenza per fornicazione, non viene dato il velo, perché non recuperano l'onore della verginità. Allo stesso modo, dopo aver fatto penitenza pubblica, un peccatore non recupera la sua precedente dignità così da essere idoneo allo stato clericale, e un vescovo che ordinasse un tale uomo dovrebbe essere privato del potere di ordinare, a meno che forse le necessità della Chiesa o la consuetudine lo richiedano. In tal caso costui sarebbe ammesso agli ordini minori in via eccezionale, ma non agli ordini sacri. Primo, a motivo della dignità di questi ultimi; secondo, per timore di ricaduta; terzo, per evitare lo scandalo che il popolo potrebbe subire ricordando i suoi peccati passati; quarto, perché non avrebbe la faccia di correggere gli altri, a motivo della pubblicità del proprio peccato.