Suppl., q. 10 a. 2
Se la confessione liberi in qualche modo dalla pena
Quaestio 10 · Dell'effetto della confessione
Obiezione 1: Sembra che la confessione non liberi affatto dalla pena. Infatti il peccato non merita altra pena se non quella eterna o temporale. Ora, la pena eterna è rimessa dalla contrizione, e la pena temporale dalla soddisfazione. Dunque nulla della pena viene rimesso dalla confessione.
Obiezione 2: Inoltre, "la volontà è presa per il fatto" [*Cf. Can. Magna Pietas, De Poenit., Dist. i], come si afferma nel testo (Sent. iv, D, 17). Ora, colui che è contrito ha l'intenzione di confessarsi; perciò la sua intenzione gli giova come se si fosse già confessato, e così la confessione che egli fa in seguito non rimette alcuna parte della pena.
In contrario, La confessione è un'opera penale. Ma tutte le opere penali espiano la pena dovuta al peccato. Dunque lo fa anche la confessione.
Rispondo che, La confessione insieme all'assoluzione ha il potere di liberare dalla pena, per due ragioni. Primo, per il potere dell'assoluzione stessa: e così il desiderio stesso dell'assoluzione libera l'uomo dalla pena eterna, come anche dalla colpa. Ora, questa pena è di condanna e di totale bando: e quando un uomo ne è liberato, rimane ancora vincolato a una pena temporale, in quanto la pena è un rimedio purificante e perfezionante; e così questa pena rimane da soffrire in Purgatorio da coloro che sono stati liberati anche dalla pena dell'inferno. La quale pena temporale è oltre le forze del penitente che dimora in questo mondo, ma è talmente diminuita dal potere delle chiavi, che rientra nelle capacità del penitente, ed egli è in grado, facendo soddisfazione, di purificarsi in questa vita. Secondo, la confessione diminuisce la pena in virtù della natura stessa dell'atto di colui che si confessa, poiché questo atto ha annessa la pena della vergogna, cosicché quanto più spesso uno confessa gli stessi peccati, tanto più la pena viene diminuita.
Questo basta per la Risposta alla prima obiezione.
Risposta all'obiezione 2: La volontà non è presa per il fatto, se questo è compiuto da un altro, come nel caso del Battesimo: infatti la volontà di ricevere il Battesimo non vale quanto la ricezione del Battesimo. Ma la volontà dell'uomo è presa per il fatto, quando quest'ultimo è qualcosa compiuto interamente da lui. Inoltre, questo è vero per il premio essenziale, ma non per la rimozione della pena e simili, che rientrano nel capo del premio accidentale e secondario. Di conseguenza, colui che si è confessato e ha ricevuto l'assoluzione sarà meno punito in Purgatorio di colui che non è andato oltre la contrizione.